Intervista a
DANILO SELVAGGI, responsabile nazionale rapporti istituzionali Lipu

È davvero necessario cambiare la Legge 157/1992?
Solo nella misura in cui andasse ad aumentare il livello di tutela di animali e natura in generale, solo per mettere l’Italia in regola rispetto alle numerose infrazioni della normativa europea: non dimentichiamoci che l’Europa sta per condannarci per troppa e malfatta caccia. Non era necessario cambiarla per diminuire la tutela. Teniamo conto che le sanzioni europee sono principalmente pecuniarie, bloccano ad esempio fondi destinati all’Italia per agricoltura etc, anche somme ingenti: si crea quindi un danno alla collettività causato da una minoranza.

La Lipu ha rapporti con associazioni ambientaliste estere? Se sì, queste associazioni straniere che ne pensano della politica nazionale in merito alle gestione delle attività venatorie, soprattutto per quanto riguarda la fauna migratoria, che quindi interessa un livello ecosistemico più ampio del territorio italiano in sé…
Si infatti.. La Lipu fa parte della federazione internazionale “BirdLife International” presente in tutti i continenti, in più di 100 Paesi, in Europa ovunque, creando un rapporto strettissimo fra i partners europei. Questi ultimi sono molto preoccupati per la proposta normativa italiana. L’Italia è sotto i riflettori d’Europa, è molto scorretta nell’applicazione della normativa europea. Il tentativo filo-venatorio viene ripresentato ciclicamente, non è la prima volta, ciò suscita preoccupazione per la fauna selvatica, patrimonio di tutta la comunità internazionale, non solo italiana.

Per quanto riguarda l’uso estensivo del “controllo faunistico”.. non rischia questo di diventare un termine impacchettato per cacciare nei parchi specie protette in più periodi all’anno?
È un rischio grosso quello del controllo faunistico… prima di parlare di controllo faunistico bisognerebbe chiedersi come mai certe specie, in alcune aree geografiche, sono aumentate di numero. Il fatto è che i cinghiali sono stati immessi dai cacciatori, oltretutto utilizzando sottospecie dell’est, più prolifiche, e infatti si sono riprodotte. È un problema serissimo, cha include i danni all’agricoltura e il desiderio di cacciare.

La prima cosa da fare a proposito del controllo faunistico è bloccare l’immissione, chiudere il rubinetto. Il procedere al controllo faunistico per abbattimento è come andare a raccogliere l’acqua con un cucchiaio mentre il rubinetto è aperto.. La prima cosa da fare, più efficace ed immediata, è chiudere il rubinetto, bloccare le immissioni artificiali di specie cacciabili. Esistono degli strumenti pianificatori adeguati, azioni di controllo, piani di gestione, strumenti tecnici, le Regioni hanno norme ad hoc per farlo.

Non utilizzare l’espediente dei danni da fauna come cavallo di Troia per aumentare le possibilità di caccia; in questo modo si prendono in giro i cittadini e gli agricoltori: i danni da fauna non sono davvero affrontati, solo utilizzati come possibilità per diminuire i vincoli venatori.

All’art. 12 e 18-ter troviamo invece il concetto di specie “opportunistiche ed invasive”, nei confronti delle quali viene legalizzato l’abbattimento, anche in caso di specie non cacciabili, purché siano “fastidiose”? Mi corregga se sbaglio.
Sì è così.. Nella realtà esistono moltissimi strumenti per esercitare un controllo efficiente sulla fauna, non solo interventi cruenti di abbattimento. E poi, se la riforma alla 157 è stata fatta per dare una risposta ai danni da fauna, cosa c’entrano le civette usate come richiami vivi, cacciare dopo il tramonto, nella neve, sul ghiaccio..

Sì, anche queste innovazioni le vedremo tra poco; mi interessava prima capire il discorso, ex. art. 15, sulla mobilità dei cacciatori negli Ambiti Territoriali di Caccia. L’Art.11, co 13 sancisce inoltre che la licenza di porto di fucili per caccia abbia validità su tutto il territorio nazionale. Quali conseguenze porterebbe una tale mobilità?
Il cardine della legge 157/1992 era proprio il rapporto cacciatore-territorio, la stessa legge stabiliva gli ATC, ambiti territoriali di caccia, proprio per la necessità che il cacciatore operasse su uno o più aree, ben definite. Questo porta un duplice vantaggio: la responsabilità, ogni cacciatore ha familiarità con il proprio territorio di caccia, si sviluppa anche maggior attenzione e rispetto da parte di quei cacciatori meno rispettosi di regole e norme.

In secondo luogo viene facilmente controllata la densità venatoria, non si verifica la possibilità di concentrazione maggiore, ad esempio si evita la possibilità legale di un addensamento di cacciatori in zone interessate da rotte migratorie.

Tutto questo viene meno nel Ddl Orsi, che prevede ben 30 giorni di mobilità venatoria; tenendo conto che i giorni di caccia effettiva per singolo cacciatore sono circa 30/40 giorni, ben si comprende come i 30 giorni di mobilità siano equivalenti ad una quasi totale mobilità, una deregolarizzazione.

Arrivando a quello che già anticipava Lei prima, l’art. 4 prevede che più specie possano essere richiami vivi, anche senza l’utilizzo degli anellini identificativi per legittimarne la provenienza. Un certificato di provenienza (art. 5), sarà davvero sufficiente?
No, impossibile evitare che persone non corrette ne approfittino, l’anellino è molto difficile da rimuovere, scoraggia chi vuole utilizzare illegalmente i richiami vivi nel mercato nero o in altro.. Questa deregulation liberalizza in pratica la detenzione di illimitati uccellini da richiamo. Il Senatore Orsi ha pure risposto che elimina la pratica dell’anellino perché è fastidioso. Noi della Lipu ci chiediamo: è più fastidioso avere un anellino su una zampa, o essere detenuto tutta la vita in un gabbia minuscola, al buio, destinato ad essere un’esca o richiamo vivo? La Lipu ha intenzione di abolire questa pratica aberrante, oggi, nel 2009, con la cultura diffusa, una notevole sensibilità collettiva, dovremmo muoverci contro l’utilizzo dei richiami vivi.

L’art. 22 legalizza la caccia in valichi montani; tali aree sono oggi interdette alla caccia per un raggio di 1000 metri, in questo modo l’avifauna migratrice ha tranquillità per sostare, riposarsi, trovare ristoro etc.. Consentire lo svolgersi di attività venatorie anche in questi ambienti può comportare forme di disturbo, o aprire la possibilità del bracconaggio per la difficoltà strutturale di controllo?
Il discorso è che si apporterebbe sicuramente disturbo alla fauna migratrice; inoltre si offre anche qui un incentivo ai malintenzionati..già che possono essere lì, armati.. E poi la logica alla base è assurda, paradossale: si estende la caccia a questi territori perché le specie in esubero potrebbero spingersi fino a lì.. ma allora se queste si spingessero nelle città, nei giardini.. si aprirebbe la caccia ovunque in nome di questo esubero? Forse ci vuole un management di base, ben potenziato e mirato, queste invece sono ragioni palesemente strumentali.

L’art.22 consente di portare armi, purché scariche e in custodia, lungo le vie di comunicazione di parchi e riserve. Consente inoltre di cacciare da veicoli, anche da natanti a motore spento. Quali conseguenze comportano queste nuove possibilità, soprattutto nelle zone umide, ecosistemi più che mai fragili?
Toccando l’argomento zone umide, è necessario ricordare un fatto, quasi mai menzionato (Io lo menziono infatti grazie a questa dritta, non per merito mio): esiste un accordo internazionale, l’AEWA -accordo per la conservazione degli uccelli acquatici migratori tra Africa ed Eurasia (vedi quadro normativo)- che chiede agli Stati coinvolti di proteggere i migratori. In questo accordo si vieta l’utilizzo di pallini al piombo nelle zone umide dal 2000. L’Italia, nel 2006 con legge 66/2006 proposta dal Ministro Frattini, recepì tale accordo e ne previde l’applicazione. Ad oggi, comunque, escluse le Zps (zone a protezione speciale -vedi quadro normativo), si caccia ovunque con pallini al piombo: ciò provoca problemi di saturnismo agli uccelli, un forte inquinamento degli ecosistemi naturali ed acquatici. Proprio questi rischi dovrebbe proibire un Ddl serio: bandire definitivamente il piombo.

Per arrivare alla caccia da natanti a motore spento: è una modalità molto invasiva, permette ai cacciatori di avvicinarsi in silenzio, cogliendo gli animali in situazioni più rilassate.. legalizza un modo subdolo, sleale di cacciare.

Art 11, co 9,10 prevede invece il tanto discusso tirocinio di caccia per 16enni: cosa ne pensa?
I ragazzi a quell’età dovrebbero pensare a suonare la chitarra, a leggere; dedicarsi all’arte, alla musica, ai libri.. e non ai fucili. Inoltre i 16 anni di adesso non sono i 16 anni degli anni 50’, la maturità è diversa, il contesto in cui vivono, le pressioni a cui sono soggetti sono diverse. Da non sottovalutare inoltre il caso di paesi in cui la caccia a 16 anni è concessa: hanno conosciuto purtroppo eventi drammatici, stragi di giovani; Germania e Finlandia stanno ritornando sui loro passi, in Finlandia si sta pensando addirittura di portare l’età minima per cacciare non solo ai 18 anni, bensì a 21.. Questa politica correttiva dovrebbe far pensare.

Con l’art 16 sparisce il divieto di immettere fauna dopo il 31 agosto. Sapendo che l’attività venatoria apre a settembre, in teoria, questo articolo prevede la possibilità di immettere fauna in periodo di attività venatoria. Giusto?
Prima di tutto l’immissione e l’introduzione di fauna proveniente dall’estero crea squilibri non indifferenti, solo perché si vuole cacciare tanto e tanta fauna.. fenomeni che “drogano” l’ambiente. E poi gli animali immessi in periodo di caccia non avrebbero il tempo di ambientarsi al nuovo luogo.

È davvero necessario rivalutare tutta la materia; per come stanno le cose nel Ddl, si tratta di una sorta di esecuzione.

Anche perché, io non sono un’esperta di caccia, ma credo la finalità istitutiva delle aziende faunistiche venatorie sia quella di ricreare popolazioni animali stabili ed autosufficienti.
Il problema da rilevare è che in Italia non esistono dati su tutto ciò che gira intorno alla caccia, la legge 157 richiede dati, rapporti, analisi del livello di pressione venatoria.., ma in realtà non ci sono né a livello regionale, né a livello nazionale. Ciò mina nel fondamento l’attività venatoria: quest’ultima è sostenibile per la conservazione dell’ambiente? Come capire se la caccia esercitata ad oggi sia sostenibile? Non possiamo valutarla, non ci sono strumenti, misure.. Come rifare la legge 157? Su quali dati, su quali conoscenze? Ha funzionato? Come e perché? Questa è una riforma alla cieca, o meglio, una riforma che vede solo in una direzione..

A proposito di vedere, l’art 16 sancisce la possibilità di estendere la caccia dopo il tramonto. Ma come funziona? Cioè, il motivo è perché alcune specie tornano solo nel buio, o perché sono bersagli più facili perché nel nido?
Mi risulta che il tramonto sia quando il sole va a nascondersi oltre l’orizzonte.. ciò comporta una notevole riduzione della visibilità: già per gli esperti è difficile distinguere un piccolo esemplare di una determinata specie da un altro, figuriamoci una persona meno esperta, al buio. Inoltre, è vero, solo alcune specie ritornano proprio al calar del sole, e se tu non cacci proprio quella non sei in pace con te stesso?
Senza dimenticare il rischio, sparando al buio, anche per una specie in più, la nostra.

Sì in effetti.. comunque, ultima domanda: all’art. 27 si propone una riduzione dei ruoli e delle presenze dei guardia parco, guardie ecologiche e zoologiche.. Come valuta questo intervento in concomitanza al problema del bracconaggio in Italia?
Mentre l’Unione Europea emana una nuova direttiva sui reati ambientali, chiedendo che su determinate illegalità, caccia a specie protette, ci sia un rafforzamento delle pena, un enforcement, maggior vigilanza, chiede insomma un giro di vite per rispondere ad un problema grave, noi in Italia abbassiamo la tutela ed eliminiamo pure alcuni dei controllori. Che dire di più.

Grazie a Danilo Selvaggi,
Responsabile nazionale rapporti istituzionali Lipu