20150112 logo provincia mb

Approvato da pochi giorni dal nuovo ente di area vasta, ha già creato polemiche. La destra e in particolare la Lega Nord lamentano l'assenza di riferimenti alle radici storiche. Eccolo in versione integrale per i nostri lettori.

 

 

STATUTO”
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Aggiornato ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1              Provincia di Monza e della Brianza

Art. 2              Territorio della Provincia

Art. 3             Segni distintivi della Provincia

Art. 4              Patti Istituzionali e Rete dei Comuni

Art. 5              Forme di democrazia paritaria

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 6              Organi di Governo

CAPO I- IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 7              Il Presidente

Art. 8              Le funzioni del Presidente e le deleghe

Art. 9              Il Vice Presidente

CAPO II - CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 10            Composizione del Consiglio Provinciale e sua organizzazione

Art. 11                        Funzioni del Consiglio provinciale

Art. 12                        Gruppi Consiliari e nomina del Capogruppo

Art. 13                       Conferenza dei Capigruppo

Art. 14                        Programmazione dei lavori del Consiglio provinciale

Art. 15                        Commissione consiliare permanente di garanzia e controllo

Art. 16                       Commissione Statuto e Regolamento

Art. 17                        Attività del Consiglio Provinciale

Art. 18                        Regolamento interno del Consiglio Provinciale

CAPO III – L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 19                        Composizione e funzioni

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIAPAZIONE

CAPO I - COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI

Art. 20                        Rapporti con altri Enti

Art. 21                       Collaborazione con altre forme associative

Art. 22                       Convenzioni

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E DIRITTO ACCESSO ED INFORMAZIONE

Art. 23                       Diritto di accesso civico, diritto d’accesso e d’informazione

CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 24                       Garanzia di partecipazione

Art. 25                        Forme di consultazione popolare

Art. 26                        Consultazione e referendum consultivo

Art. 27                        Altre forme di partecipazione e consultazione popolare

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINITRATIVO

CAPO I - SERVIZI

Art. 28                       Servizi Pubblici

Art. 29                       Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali

Art. 30                       Consorzi

Art. 31                        Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma

Art. 32                       Funzioni o competenze autonome

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 33                        Uffici Provinciali e servizi

CAPO III - FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 34                        Segretario Generale e Vice Segretario Generale – Funzioni

Art. 35                        Posizioni Dirigenziali

Art. 36                        Direttore Generale

Art. 37                        Responsabilità dei Dirigenti

TITOLO V ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO CONTABILE

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 38                        Ordinamento finanziario

Art. 39                        Demanio e patrimonio

CAPO II - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 40                       Ordinamento Contabile

CAPO III - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 41                        Controlli interni

Art. 42                       Collegio dei Revisori

CAPO IV - TESORERIA

Art. 43                        Tesoreria e riscossione delle entrate

CAPO V - CONTRATTI

Art. 44                       Contratti

TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45                       Trasparenza

Art. 46                       Procedimento Amministrativo

Art. 47                        Motivazione dei provvedimenti amministrativi

Art. 48            Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti e Associazioni

Art. 49                        Accesso agli atti e ai documenti amministrativi

 

TITOLO VII

CAPO I - PATROCINIO LEGALE

Art. 50                       Patrocinio legale

 

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51                        Entrata in vigore e successive modificazioni

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1 - Provincia di Monza e della Brianza

  1. La Provincia di Monza e della Brianza, istituita con legge 11 giugno 2004 n. 146, rappresenta la comunità del territorio e, sulla base della partecipazione e del consenso popolare, ne cura gli interessi e ne promuove la crescita economica e culturale.
  2. La Provincia è Ente territoriale di area vasta, dotata di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre leggi dello Stato, con particolare riferimento all’art.1, comma 51 della legge 7.4.2014, n. 56 e al Testo Unico dell’Ordinamento delle autonomie Locali D.lgs 18.8.2000, n. 267 s.m.i.. In attuazione di esse, la Provincia di Monza e della Brianza nei limiti delle proprie funzioni e prerogative promuove azioni a tutela della vita umana, in ogni sua fase, e riconosce la famiglia nello specifico ruolo di nucleo sociale ed educante. La Provincia di Monza e della Brianza si riconosce nei valori che hanno ispirato e motivato le azioni del Beato Luigi Talamoni, suo Patrono.
  3. Il territorio della Provincia di Monza e della Brianza è collocato al centro della Regione Lombardia. Caratteristica prevalente della popolazione, che ancor oggi abita questa terra, è la laboriosità. Le diverse ed articolate caratteristiche morfologiche, che ne rappresentano la specificità fisica e geografica, contraddistinguono il territorio in termini storici e culturali e costituiscono la premessa e il fondamento della sua identità.
  4. La Provincia di Monza e della Brianza promuove il progresso civile, economico e sociale della propria gente, al fine di favorire lo sviluppo della persona umana anche contro ogni forma di sopraffazione, sfruttamento e di violenza. Ciò  si realizza con la pratica del “buon governo”, la cultura della legalità e la lotta alle mafie.
  5. La Provincia di Monza e della Brianza ispira la propria azione al principio di trasparenza  nei confronti della sua gente e della propria comunità, ritenendo che essa sia uno strumento essenziale per rendere concreti e attuabili i valori costituzionali dell’imparzialità, onestà e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità.

Art. 2 - Territorio della Provincia

  1. Il territorio della Provincia di Monza e della Brianza è ricco di beni culturali, diffusi in un paesaggio tipico e che vanta spiccate diversità rispetto a tutte le province circostanti. L’insieme di tali peculiarità ben distinte e diversificate sono sia materiali, a carattere naturale, monumentale o paesistico, sia immateriali, radicati negli usi delle singole comunità locali e nelle coscienze dei cittadini della Brianza.
  2. La Provincia tutela tali beni in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private e ne conserva i segni, ancora oggi tratti distintivi ed evidenti, ad iniziare dai “luoghi legati alla storia millenaria delle nostre genti” storica, artistica, letteraria e popolare.
  3. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze in materia di salvaguardia del territorio, incentiva e dispone la protezione dell’ambiente, il contenimento e riduzione del consumo del suolo, la riqualificazione delle aree dismesse, la tutela delle aree verdi e delle aree agricole strategiche, la promozione, valorizzazione e il potenziamento accurato dei parchi.

 

 

Art. 3 - Segni distintivi della Provincia

  1. La Provincia ha come suo segno distintivo il logo così descritto: "Scudo moderno a fondo verde a rappresentare il territorio della Brianza”. Nello scudo è inserito il Triskele stilizzato in color bianco a simboleggiare oltre alle origini antiche, anche i tre fiumi che attraversano il territorio. Lo scudo appare così diviso nelle tre parti: est, centro e ovest con le loro specifiche connotazioni, in cui la Provincia si è da sempre identificata.”
  2. Con il presente Statuto la Provincia si dota autonomamente di una bandiera di colore bianco con inseriti al centro, e con le proporzioni definite nel proprio manuale, il simbolo grafico e sotto la denominazione della Provincia abbreviata in “Provincia Monza Brianza”.

Art. 4 - Patti Istituzionali e Rete dei Comuni

  1. La Provincia attribuisce primaria e strategica importanza all’attuazione di forme di azione sinergica che valorizzino il concetto di azione di rete fra Amministrazione provinciale e realtà comunali. In questo ambito, valorizza, promuove e sostiene “Patti Istituzionali” fra i diversi Enti (Comuni, Province e Regione), per favorire e sviluppare forme di dialogo e collaborazione, nonché per indirizzare ed adottare linee operative ed azioni condivise.
  2. La Provincia promuove e favorisce, altresì, la “Rete dei Comuni” quale processo di scambio di buone prassi  e approfondimento reciproco su  specifiche materie di interesse generale e che riguardino la collettività amministrata, nonché per affrontare e agevolare l’utilizzazione di servizi rivolti al territorio provinciale e alla sua comunità nelle forme di volta in volta ritenute più idonee.

Art. 5 - Forme di democrazia paritaria   

  1. La Provincia di Monza e della Brianza riconosce le pari opportunità in ogni campo, adottando programmi ed iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.
  2. La Provincia di Monza e della Brianza agisce per garantire l’equilibrio tra entrambi i generi nei suoi organi di governo e nell’accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e delle società controllate dalla Provincia di Monza e della Brianza, non quotate in mercati regolamentati.

 

 

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

 

Art. 6 - Organi di governo

  1. Il presente statuto disciplina gli organi istituzionali della Provincia di Monza e della Brianza, non eletti a suffragio universale, in conformità all’art. 1, comma 54 della legge 7.4.2014, n. 56.
  2. Sono organi della Provincia di Monza e della Brianza:
    1. il Presidente;
    2. il Consiglio provinciale;
    3. l'Assemblea dei sindaci.

 

CAPO I – IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 7Il Presidente

  1. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza è eletto per mezzo di elezioni di secondo livello tra i Sindaci dei Comuni della provincia stessa, rappresenta l’Ente, è membro del Consiglio provinciale e, quindi, è il vertice Istituzionale dell’Amministrazione, nonché il legale rappresentante il cui ruolo e funzioni sono disciplinate dalla legge.
  2. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza dura in carica quattro anni a meno di sue dimissioni dalla carica di Presidente e membro del Consiglio. In caso di decadenza anticipata del Presidente, per qualsiasi motivo, lo sostituisce nel ruolo il Vice Presidente fino a nuove elezioni che vengano indette immediatamente.
  3. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza convoca e presiede il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci.
  4. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all’esecuzione degli atti.
  5. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza può nominare un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri provinciali, stabilendo per iscritto le specifiche funzioni e/o competenze a lui/lei delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio provinciale in forma scritt, tramite posta elettronica, riservandosi di comunicare tale scelta, anche in forma orale, al primo Consiglio provinciale ed alla prima Assemblea dei Sindaci utile.
  6. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza può altresì assegnare deleghe a Consiglieri provinciali, conformemente ai dettami dell’art. 5 del presente Statuto e nel rispetto del principio di collegialità, da intendersi quale metodo di lavoro. A seconda delle circostanze, le deleghe conferite ai consiglieri provinciali possono essere piene o a contenuto parziale. Quando sono piene, esse consentono al consigliere delegato di agire in nome e per conto dell’Amministrazione provinciale. Quando sono a contenuto parziale, esse hanno valore interno ed a contenuto prevalentemente referente ed istruttorio, preordinato a decisioni che saranno comunque assunte dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza.

 

Art. 8 – Le funzioni del Presidente

  1. Il Presidente di Monza e della Brianza esercita le funzioni previste dall’art. 1, comma 55 della legge 7.4.2014, n. 56 e le seguenti altre funzioni e/o competenze di seguito elencate:
    1. Approva lo schema di bilancio di previsione ed i relativi allegati;
    2. Approva le variazioni al bilancio di previsione, in via d’urgenza e dispone i prelievi dal fondo di riserva;
    3. Approva lo schema del rendiconto di gestione ed i suoi allegati;
    4. Approva gli schemi di riequilibrio generale di bilancio ed il suo assestamento definitivo;
    5. Approva le modifiche delle aliquote delle imposte, tasse e canoni;
    6. Approva il Piano Esecutivo di Gestione e le sue modifiche;
    7. Approva le dotazioni organiche;
    8. Approva l’organigramma e il funzionigramma dell’Ente, la macrostruttura nonché il piano triennale del fabbisogno del personale;
    9. Approva i regolamenti per la disciplina degli uffici e dei servizi;
    10. Approva il sistema di valutazione della performance;
    11. Approva la rilevazione degli esuberi e delle eccedenze di personale;
    12. Conferisce i mandati processuali, autorizza le resistenze in giudizio e le instaurazioni di azioni giudiziarie, nonché tutte le determinazioni in materia di impugnazioni di provvedimenti giudiziari comunque denominati;
    13. Nomina i rappresentanti della Provincia in soggetti giuridici comunque denominati;
    14. Partecipa direttamente alle assemblee dei soci delle società partecipate e/o di altri soggetti giuridici ai quali, in qualsiasi forma, la Provincia prenda parte;
    15. Approva i progetti preliminari delle opere pubbliche;
    16. Determina le somme da sottrarre all’esecuzione forzata da parte dei creditori;
    17. Richiede le anticipazioni di tesoreria;
    18. Determina su tutte le materie che il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e le altre fonti di regolazione aventi forza di legge, statali e regionali, attribuivano alle giunte degli enti locali.
  2. Nell’esercizio delle attività indicate nel comma 1, il Presidente della Provinciadi Monza e della Brianza adotta provvedimenti denominati “decreti deliberativi presidenziali”, appositamente e progressivamente numerati senza vuoti e muniti dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità, avvalendosi dell’assistenza del Segretario generale. Essi possono essere dichiarati immediatamente efficaci con apposita previsione da inserire nel loro testo da parte del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza.
  3. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza assegna i patrocini ad iniziative di interesse pubblico su tutto il territorio della Provincia.
  4. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza sottopone al Consiglio provinciale per l’approvazione le materie di competenza sotto forma di proposte di deliberazioni formali. Egli può sempre invitare il Consiglio provinciale ad esprimere pareri su specifiche questioni di interesse provinciale, senza che ciò costituisca comunque aggravio procedimentale o vincolo per la sua azione.

 

 

Art. 9  - Il Vice Presidente

  1. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
  2. Il Vicepresidente della Provincia di Monza e della Brianza è legittimato al compimento degli atti e/o all’esercizio delle funzioni di competenza del Presidente, secondo i termini e le modalità dell’atto di delega.
  3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, egli lo sostituisce nell’adozione dei decreti deliberativi presidenziali di cui all’art. 8, comma 2.

 

CAPO II - CONSIGLIO PROVINCIALE

 

 

Art. 10 – Composizione del Consiglio Provinciale e sua organizzazione

  1. Il Consiglio provinciale di Monza e della Brianza è composto dal Presidente della Provincia di Monza e della Brianza e da sedici Consiglieri provinciali.
  2. Il Consiglio provinciale di Monza e della Brianza dura in carica due anni.
  3. Il Consiglio provinciale di Monza e della Brianza esercita le funzioni e/o le competenze che ad esso sono demandate in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
  4. Il Consiglio provinciale di Monza e della Brianza si organizza al suo interno con: il Presidente, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni. Fa parte dell’organizzazione del Consiglio provinciale la Commissione Consiliare permanente denominata “Commissione di garanzia e controllo” e le eventuali Commissioni Speciali se nominate.
  5. Il Consiglio provinciale di Monza e della Brianza è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il presente Statuto ed il Regolamento del Consiglio disciplinano i poteri autonomi in ordine all’organizzazione sia strutturale che di gestione.
  6. Le sedute del Consiglio provinciale e delle Commissioni, al fine di garantire trasparenza e permettere ad una più ampia fetta di cittadinanza di seguire le stesse, sono trasmesse in diretta tramite web sul portale della Provincia di Monza e della Brianza.
  7. E’ istituita la figura del Vice Presidente d’Aula che ne dirige i lavori in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente. Il Vice Presidente d’Aula, di norma, spetta alle minoranze in Consiglio. Il Consiglio provinciale elegge tra i propri componenti tale Vice Presidente d’Aula. Presiedono l’aula, in caso di mancanza dei suddetti Vice Presidenti, i Consiglieri che hanno riportato la maggiore cifra elettorale ponderata alle ultime votazioni.
  1. Art. 11- Funzioni del Consiglio provinciale
    1. Il Consiglio provinciale di Monza e della Brianza è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ai sensi dell’art. 1, comma 55 della legge 7.4.2014, n. 56 ed esercita le seguenti funzioni e/o competenze di seguito elencate:
      1. Elabora e propone all’Assemblea dei Sindaci lo statuto per la sua approvazione, nonché le relative variazioni;
      2. Approva gli schemi del bilancio previsionale adottati dal Presidente della Provincia, previo parere espresso dall’Assemblea dei sindaci;
      3. Approva gli schemi di riequilibrio di bilancio e del suo assestamento generale predisposti dal Presidente della Provincia;
      4. Approva il rendiconto della gestione;
      5. Ratifica le variazioni di bilancio adottate dal Presidente in via d’urgenza;
      6. Approva il piano triennale delle opere pubbliche ed il piano triennale delle alienazioni immobiliari e delle valorizzazioni del relativo patrimonio;
      7. Approva la costituzione ed i relativi statuti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società e/o degli atri soggetti giuridici cui la Provincia partecipi;
      8. Approva regolamenti, piani e programmi con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio;
      9. Riconosce, ove ne ricorrano i presupposti i debiti fuori bilancio nei termini indicati dall’art. 194 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
      10. Nomina i revisori dei conti,  a seguito di estrazione, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, da elenco Regionale;
      11. Approva, in generale, tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dall’art. 42, comma 2 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.
  2. Nell’esercizio delle attività indicate nel comma 1, il Consiglio provinciale adotta atti denominati “deliberazioni”, appositamente numerati e muniti dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità.
  3. Il Consiglio provinciale di Monza e della Brianza svolge attività di controllo e proposta mediante la presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, anche urgenti.
  4. Il Consiglio provinciale, in materie di interesse dell’Ente e/o della sua collettività, esprime pareri su specifiche questioni ad esso sottoposte dal Presidente della Provincia.
  5. Le funzioni dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge ed il loro ruolo e ambiti di  intervento si ispirano comunque al principio di rappresentatività proprio degli eletti dalla comunità provinciale.

Art. 12 - Gruppi Consiliari e nomina del Capogruppo

  1. Tutti i componenti del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza appartengono ad un Gruppo Consiliare.

2.    È comunque garantita la costituzione di Gruppi Consiliari, indipendentemente dal numero dei componenti, purché rappresentino una formazione politica che abbia ottenuto rappresentanza in Consiglio provinciale.

  1. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio provinciale, o comunque dal momento della surrogazione eventualmente disposta, qualora si tratti di componenti subentranti, i componenti il Consiglio provinciale devono dichiarare per iscritto al Presidente a quale gruppo intendano appartenere.
  2. In assenza di esplicita comunicazione da parte dei singoli Consiglieri, i medesimi sono da intendersi appartenenti ai Gruppi Consiliari costituiti dalle liste elettorali di appartenenza.
  3. I Consiglieri possono costituire un Gruppo misto, senza vincolo numerico o aderire ad altro Gruppo. Non può essere costituito più di un Gruppo misto.
  4. Ogni Gruppo elegge al suo interno un Capogruppo il quale svolge anche le funzioni di Presidente del Gruppo Consiliare.
  5. Ciascun Gruppo Consiliare in relazione alla consistenza numerica ha attribuititi spazi ed attrezzature idonee allo svolgimento del mandato.

Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

  1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Presidente della Provincia e dai Capigruppo. I lavori vengono coordinati dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
  2. In coerenza al ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio provinciale il Vice Presidente, se nominato, di norma partecipa alla Conferenza.
  3. I Consiglieri delegati possono essere chiamati a relazionare alla Conferenza dei Capigruppo su specifiche tematiche di loro competenza.
  4. La Conferenza dei Capigruppo programma e organizza i lavori del Consiglio provinciale, svolgendo, in questo ambito, attività propedeutica ai lavori del Consiglio.
  5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta di almeno 3 Capigruppo consiliari.
  6. Nelle determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo, il voto di ciascun Capogruppo è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica del Gruppo medesimo.
  7. Il programma di lavoro ed i calendari adottati a maggioranza diventano esecutivi.

 

 

Art. 14  - Programmazione dei lavori del Consiglio provinciale

  1. I lavori del Consiglio provinciale sono organizzati con il metodo della programmazione.
  2. A tal fine, il Presidente della Provincia, ogni qualvolta lo ritenga utile e comunque almeno una volta al mese, convoca la Conferenza dei Capigruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori del Consiglio provinciale, con le modalità di cui al Regolamento del Consiglio.
  3. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio provinciale sono definite nello specifico Regolamento.

 

 

Art. 15 - Commissione Consiliare permanente di garanzia e controllo

  1. Il Consiglio provinciale si avvale di una Commissione permanente, costituita nel proprio interno con criterio proporzionale e con diritto di rappresentanza di tutti i Gruppi.
  2. La costituzione ed il funzionamento della Commissione, la cui seduta è pubblica, è  disciplinata  da apposito Regolamento.
  3. Il Consiglio provinciale assegna alla Commissione Consiliare “di garanzia e controllo”, una funzione generale di controllo e garanzia circa lo sviluppo dell’attività e perseguimento dei programmi e obiettivi con efficienza, efficacia ed economicità.
  4. La Presidenza di detta Commissione è conferita ad un Consigliere provinciale di minoranza, che la Commissione elegge nel suo seno.
  1. Art. 16 – Commissione Statuto e Regolamento
  1. E’ costituita la commissione Statuto e Regolamento.

 

 

Art. 17 - Attività del Consiglio Provinciale

  1. Il Consiglio provinciale articola la propria attività secondo il calendario predisposto ai sensi del Regolamento del Consiglio, prevedendo sedute Consiliari deliberative e sedute Consiliari dedicate alla sola trattazione di interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno e/o di questioni di interesse generale per l’Ente e/o per la collettività amministrata.
  2. La riunione del Consiglio provinciale avviene in seduta pubblica in un luogo che disponga di apposito spazio per pubblico e stampa e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 18 - Regolamento interno del Consiglio provinciale

Il funzionamento del Consiglio provinciale è disciplinato da apposito Regolamento, in conformità ai principi espressi nel presente Statuto.

 

CAPO III – L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 19 - Composizione e funzioni

  1. L'Assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla Provincia. Essa è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia.
  2. L’Assemblea dei sindaci si dota di un apposito regolamento di funzionamento che ne disciplina l’attività. La maggioranza per l’approvazione del regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei sindaci è pari ad almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
    1. Su proposta del Consiglio provinciale, l’Assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto della Provincia e le sue eventuali modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
    2. Su proposta del Consiglio provinciale, l’Assemblea dei sindaci esprime parere sui contenuti del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
    3. L’Assemblea dei sindaci esprime pareri ed orientamenti su questioni di interesse generale dell’Ente e/o della collettività amministrata quando lo richieda il Presidente della Provincia. Essa, in tali ambiti, ha autonomi poteri di proposta.
    4. L’Assemblea dei sindaci può proporre ed attuare forme di controllo sull’andamento della programmazione dell’attività della Provincia, anche per verificare la coerenza dell’azione amministrativa con i suoi contenuti, se li richiedono un terzo dei Sindaci.
    5. Nell’esercizio delle sue funzioni, salvo il caso dell’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modiche, l’Assemblea dei sindaci si esprime con atti amministrativi a contenuto non provvedimentale. Ha contenuto provvedimentale l’approvazione dello statuto; in questo caso, trova applicazione il suo art. 11, comma 1 lettera a) dello Statuto.

 

TITOLO III  - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI

 

Art. 20 - Rapporti con altri Enti

  1. La Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta, aderisce agli organismi associativi di livello nazionale e regionale tra Enti locali e ne promuove e favorisce l’attività, facilitando lo scambio di informazioni ed esperienze rivolte a garantire miglioramenti, vantaggi immediati e concreti, nonché innovazione negli interventi per il benessere dei cittadini della provincia di Monza e della Brianza.

Art. 21 - Collaborazione con altre forme associative

  1. La Provincia di Monza e della Brianza riconosce il valore del volontariato, civile e sociale, promuove, tutela e valorizza sul proprio territorio le libere forme associative, di collaborazione, di cooperazione e di rappresentanza, ne favorisce l’attività e individua forme di sostegno, aiuto, di sinergica collaborazione e di consultazione periodica finalizzata all’ottimizzazione dell’incisività dell’azione sul territorio.
  2. Le forme di collaborazione associative, di cui al comma precedente, tengono conto dell’effettività delle funzioni dell’Ente da determinarsi nel processo di riordino delle competenze tra Stato e Regione.

Art. 22 - Convenzioni

  1. La Provincia di Monza e della Brianza riconosce valore alle convenzioni e/o accordi conclusi con i Comuni e altri Enti del territorio che riguardano e regolano questioni di comune interesse e può promuoverne, con funzione di coordinamento, la stipulazione di finalità purché abbiano interesse generale per la collettività. I rapporti e la disciplina delle modalità e dei termini sono oggetto della convenzione/accordo.

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO CIVICO,

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 23- Diritto di accesso civico, diritto d’accesso e d’informazione

  1. La Provincia di Monza e della Brianza tutela il diritto d’accesso civico in relazione ai documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l’obbligo di pubblicità e trasparenza e si attiva nei termini e nelle modalità disciplinati dall’art. 5 del D.lgs. 14.3.2013, n. 33 e s.m.i.
  2. Riconosce, altresì, a tutti i cittadini il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi nel rispetto della normativa vigente in materia e diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi, potendone acquisire copia a fronte di richiesta motivata secondo le indicazioni della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Tutti gli atti della Provincia di Monza e della Brianza sono pubblici ad eccezione di quelli qualificati come riservati per previsione di legge o per effetto di una temporanea e motivata determinazione dell’organo competente che ne precluda l’esibizione.
  4.  Il regolamento sul diritto di accesso agli atti assicura ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi in conformità alla legge e disciplina l’esibizione e il rilascio di copie nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza.
  5. La Provincia di Monza e della Brianza promuove forme di ampia informazione e pubblicizzazione, anche attraverso strumenti informatici, dell’attività amministrativa da essa svolta nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 24 - Garanzia di partecipazione

  1. La Provincia di Monza e della Brianza in ottica della più ampia democraticità, nell’ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, sollecita, garantisce e valorizza l’effettiva concreta e fattiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati all’azione amministrativa e al governo del territorio attraverso:

a) gli istituti di democrazia diretta, di collaborazione e di consultazione nel rispetto dei  principi fissati dalla legge e dallo statuto;

b) le forme di cittadinanza attiva e di autotutela dei diritti e degli interessi diffusi.

 

Art. 25 - Forme di consultazione popolare

  1. Le forme di consultazione popolare previste per evidenziare una necessità all’Ente Provincia sono:
    1. istanza: atto in cui il cittadino singolo o associato domanda e/o sollecita la Provincia ad avviare o adottare provvedimenti di propria competenza;
    2. petizione: atto presentato da parte di più soggetti agli organi di governo della Provincia sulla necessità di provvedere e/o assumere iniziative specifiche in relazione a interessi generali e bisogni comuni;
    3. proposta: atto collaborativo presentato dal cittadino singolo o associato, finalizzato a promuovere l’attivazione di iniziative e/o interventi di interesse pubblico e collettivo da parte della Provincia.

Art. 26 - Consultazione e referendum consultivo

  1. La Provincia di Monza e della Brianza nei procedimenti relativi all’adozione degli atti di rilievo generali, quali atti d’indirizzo politico amministrativo, sviluppo e coordinamento può promuovere la consultazione di cittadini singoli o associati nonché di altre pubbliche istituzioni e/o associazioni per individuare, condividere e favorire la definizione di obiettivi ed interessi pubblici dell’intera comunità provinciale e del suo territorio.
  2. La Provincia di Monza e della Brianza può promuovere, anche su sollecitazione di un adeguato numero di cittadini, regolarmente residenti nel territorio di Monza e Brianza ed in possesso dei requisiti elettorali, referendum consultivi su temi di propria esclusiva competenza e di particolare rilevanza per la collettività nei termini disciplinati da apposito regolamento. Il referendum consultivo non è ammesso in materia economico-finanziaria, tributi e bilancio.
  3. L’ammissibilità della proposta referendaria è assegnata alla competenza della Commissione

       Istituzionale (Statuto e Regolamenti), in considerazione della rilevanza e rappresentatività dell’istituto referendario nel rispetto comunque delle conseguenti determinazioni anche di ordine economico da parte dei competenti organi.

 

 

Art. 27 - Altre forme di partecipazione e consultazione popolare

  1. La Provincia di Monza e della Brianza può promuovere organismi di partecipazione attiva per lo studio, l’approfondimento e la ricerca attraverso l’istituzione di consulte, osservatori, comitati, gruppi di lavoro.
  2. La Provincia di Monza e della Brianza, al fine di ottimizzare la propria azione, può promuovere per fini conoscitivi forme di rilevazione di dati, opinioni e grado di soddisfazione della cittadinanza in merito alla realizzazione, erogazione e/o fruizioni di servizi generali e di valore strategico anche studiando e sperimentando formule che prevedono l’utilizzo delle nuove tecnologie.

 

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I – SERVIZI

Art. 28 - Servizi pubblici

  1. La Provincia di Monza e della Brianza rispettando la normativa vigente,  e nella misura delle risorse a disposizione provvede puntualmente nelle forme di legge alla gestione ed erogazione dei servizi pubblici utili alla collettività e che mirino a soddisfarne i bisogni e che abbiano per oggetto produzione e funzionamento di beni, infrastrutture e erogazioni di servizi ed attività pubbliche rivolte a realizzare e soddisfare fini sociali e pubblici ed a promuovere lo sviluppo economico, industriale, civile e culturale delle comunità brianzole.
  2. Il Consiglio provinciale definisce gli indirizzi programmatici compatibili con le politiche di contenimento della spesa pubblica rivolti alle società partecipate operanti nel comparto dei servizi pubblici nei termini e nei limiti di cui all’art. 11 del Regolamento per i controlli interni laddove non in contrasto con la normativa.
  3. Il Consiglio provinciale di Monza e della Brianza ha competenza sui provvedimenti di partecipazione, fusione o dismissione nelle società partecipate ovvero di costituzione o estinzione di aziende speciali per la gestione ed erogazione di servizi pubblici.

Art. 29 - Nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni e Società di capitali

  1. Tutti gli amministratori di Enti pubblici e privati, Istituzioni pubbliche e private, Fondazioni pubbliche e private, Associazioni, con e senza scopo di lucro, pubbliche e private, Aziende speciali e in generale le Società pubbliche e private comprese quelle di capitali o di persone cui la Provincia di Monza e della Brianza partecipa, vengono nominati o designati dal Presidente della Provincia, seguendo scrupolosamente gli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale, fra persone che abbiano una qualificata, accertata e comprovata competenza, per studi compiuti, in Italia o all’estero, se riconosciuti, e per esperienze professionali e funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, istituzioni pubbliche o private ed organismi pubblici o privati, sempre nel pieno rispetto della legge, rispettando, se possibile, la rappresentanza di genere.
  2. Ai Consiglieri provinciali di Monza e della Brianza si applicano le esimenti di cui all’art. 67 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
  3. Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza comunica i nominativi e rispettivi curriculum delle persone nominate o designate in rappresentanza della Provincia presso i soggetti, di cui al primo comma del presente articolo, ai Consiglieri provinciali e all’Assemblea dei Sindaci.

 

Art. 30 – Consorzi

  1. Il Consiglio provinciale, nell'ambito della sua attività di indirizzo e controllo, è chiamato ad esprimere indicazioni e direttive per la predisposizione e formazione dei bilanci e per la loro futura attuazione da trasmettere tempestivamente ai Consigli di Amministrazione dei Consorzi.
  2. Gli Enti partecipati dalla Provincia di Monza e della Brianza devono trasmettere al Presidente della Provincia gli atti fondamentali previsti dai rispettivi Statuti nonché i Piani, che essi elaborano, in attuazione alla legge 6.11.2012, n. 190.

 

 

Art. 31 - Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma

  1. La Provincia di Monza e della Brianza coopera e collabora con Comuni e Province e altri enti pubblici attraverso convenzioni e accordi di programma, in ottica di coinvolgimento operativo, con lo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici amministrativi determinati.
  2. Le convenzioni possibili e gli accordi di programma, di cui al comma precedente, possono prevedere, se non in contrasto con le esigenze di contenimento della spesa, la costituzione di uffici comuni, anche con sportelli virtuali, che operino prevalentemente con personale messo a disposizione dagli enti partecipanti ai quali affidare l’attività e l'esercizio delle funzioni pubbliche al posto degli enti partecipanti all’accordo o convenzione. Le convenzioni e gli accordi di programma, se regolarmente sottoscritti, possono anche prevedere che uno o più enti partecipanti deleghi le proprie funzioni a favore di uno di essi, solo se entrambi d’accordo, che opererà al posto e per conto dell'altro.

Art. 32 - Funzioni o competenze autonome

  1. La Provincia di Monza e della Brianza può riservarsi di organizzare in modo autonomo funzioni, attività o competenze proprie o in alcuni casi per delega di altro Ente pubblico, ma esclusivamente e tassativamente, nelle forme previste dalla legge.
  2. Tali funzioni o competenze possono essere organizzate rifacendosi ai Regolamenti speciali e dovranno essere necessariamente distinte rispetto all'organizzazione della Provincia di Monza e della Brianza ed hanno un bilancio autonomo.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 33 - Uffici Provinciali e servizi

  1. Gli Uffici ed i Servizi della Provincia si articolano in unità organizzative che possono essere aggregate, come disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nel medesimo Regolamento, secondo i principi del presente Statuto, sono disciplinate le modalità di conferimento degli uffici e dei servizi.

CAPO III - FUNZIONI DIRIGENZIALI

Art. 34 - Segretario Generale e Vice Segretario Generale – Funzioni

  1. Il Segretario Generale ha ruolo e funzioni disciplinate dal D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e può essere coadiuvato nella sua azione da un Vice Segretario generale vicario.
  2. Il Segretario Generale e/o Vice Segretario Generale vicario può essere coadiuvato da un Vice Segretario Generale, che li sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento. Il Vice Segretario Generale vicario e il Vice Segretario Generale sono nominati dal Presidente su proposta del Segretario Generale.

Art. 35 - Posizioni Dirigenziali

  1. La direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, è attribuita ai Dirigenti della Provincia di Monza e della Brianza, rispettando gli indirizzi e gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica in conformità all’assetto organizzativo dell’Ente.
  2. La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di governo della Provincia di Monza e della Brianza e quelli di competenza della Dirigenza è definita dalla normativa di legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  3. Ai Dirigenti, il cui incarico è conferito dal Presidente nei termini di legge, spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi e performance definiti con gli atti adottati dall’organo esecutivo.
  4. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali anche ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa vigente in materia comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica e comunque per almeno una unità.

 

Art. 36 - Direttore Generale

  1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale, che assicuri livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dell’Ente.
  2. Ove nominato, ai sensi del comma precedente, il Direttore Generale attua gli indirizzi stabiliti dagli organi dell’Ente ai sensi della normativa vigente.

Art. 37 - Responsabilità dei Dirigenti

  1. I Dirigenti sono nominati con atto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza.
  2. Essi sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione dell’Ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la totale trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa degli Uffici cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi e performance assegnati.
  3. Ai Dirigenti, al fine di garantire la totale trasparenza amministrativa, si applicano le norme in materia di pubblicità patrimoniale e ogni altra informativa prevista dalla normativa vigente.

 

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I - ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

Art. 38 -  Ordinamento finanziario

  1. L’ordinamento finanziario è assegnato alla legislazione concorrente dello Stato e della Regione.
  2. La Provincia di Monza e della Brianza ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalle leggi vigenti.
  3. La Provincia di Monza e della Brianza riconosce, rispetta, tutela e promuove i diritti dei contribuenti conformando i propri atti al rispetto di questi.

Art. 39 - Demanio e patrimonio

  1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
  2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono riportati in inventari, aggiornati periodicamente e conservati in formato elettronico.
  3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale.
  4. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi sono responsabili della loro conservazione. In assenza di queste possibilità, tali immobili possono essere alienati purché sia garantita la massima remunerazione possibile.
  5. I beni immobili del patrimonio disponibile devono essere dati in affitto o locazione a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità e, di norma, con provvedimenti idonei ad assicurare un'adeguata redditività. Il ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le diverse modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari dovranno essere stabilite dall'apposito Regolamento.

CAPO II - ORDINAMENTO CONTABILE

 

 

Art. 40 - Ordinamento contabile

  1. L’ordinamento contabile della Provincia di Monza e della Brianza è disciplinato dalla legge dello Stato e dal Regolamentodi contabilità.
  2. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito Regolamento, deve consentire la lettura deirisultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico anche in forma facilmente leggibile ed  aggregata.

CAPO III - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

Art. 41 - Controlli interni

  1. I controlli interni sugli atti, sull’attività amministrativa e sulla situazione finanziaria dell’ente sono disciplinati dall’apposito regolamento.
  2. I controlli interni hanno funzione di verifica e di riorientamento dell’attività amministrativa. A tale scopo l’esito dei controlli è sistematicamente inviato ai Consiglieri.

 

 

Art. 42 - Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti come previsto dalle leggi vigenti.

CAPO IV - TESORERIA

 

Art. 43 -Tesoreria e riscossione delle entrate

  1. Il servizio di Tesoreria è svolto in affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica e per un periodo massimo previsto dalla legge.
  2. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro.

CAPO V - CONTRATTI

 

Art. 44 – Contratti

  1. I contratti sono disciplinati dalla normativa vigente in materia.

 

 

TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45 - Trasparenza

  1. La finalità è quella di assicurare e garantire la più ampia ed intuitiva modalità, anche e soprattutto informatica, di accesso alla documentazione amministrativa della Provincia, in conformità al principio di trasparenza della propria attività.

Art. 46 - Procedimento amministrativo  

  1. L'attività amministrativa della Provincia di Monza e della Brianza persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
  2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
  3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
  4. La Provincia di Monza e della Brianza determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per Regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi.
  5. Per conseguire maggiore efficienza nello svolgimento della propria attività, la Provincia di Monza e della Brianza incentiva l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati e garantisce il diritto alla partecipazione al procedimento ai soggetti interessati.

Art. 47- Motivazione dei provvedimenti amministrativi

  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere necessariamente e debitamente motivato.
  2. Le modalità ed i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, i termini e le autorità cui è possibile ricorrere, i diritti e le garanzie dei soggetti del procedimento amministrativo sono disciplinate dalla normativa vigente e dal regolamento sul procedimento amministrativo stesso.

 

 

Art. 48 - Predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a Enti

e Associazioni

  1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patrocini onerosi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte del Consiglio Provinciale dei criteri e delle modalità cui attenersi, se non disciplinate da specifica normativa.

Art. 49 - Accesso agli atti e ai documenti amministrativi

  1. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa della Provincia di Monza e della Brianza al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
  2. A tali fini è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, in conformità alla vigente normativa ed al relativo Regolamento.

 

TITOLO VII

CAPO I - PATROCINIO LEGALE

 

Art. 50- Patrocinio legale

  1. La Provincia di Monza e della Brianza, qualora si instauri un procedimento civile nei confronti del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti edei dipendenti o di Amministratori individuati nelle posizioni del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali connesso direttamente a fattispecie poste in essere nell'espletamento di compiti d'istituto o d'ufficio, verificato che non sussista conflitto d'interessi tra la loro posizione e quella dell'Ente, assume sin dall'inizio di tali procedimenti l'onere economico della difesa.
  2. La scelta del legale di fiducia, limitata ad un unico difensore, dovrà essere comunicata all'Amministrazione provinciale.
  3. La statuizione contenuta in sentenza passata in giudicato di accertata responsabilità dell’interessato per dolo o per colpa grave comporta la restituzione a carico dei medesimi di tutte le anticipazioni per le spese di difesa, a qualunque titolo effettuate, nel corso del procedimento.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di procedimenti penali  e amministrativi.

                                             

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Entrata in vigore e successive modificazioni

  1. La normativa vigente disciplina l’approvazione dello Statuto ed ogni successiva modificazione dello stesso.
  2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Provincia di Monza e della Brianza.